Accordo›Capo IV
Art. 80
Termini
In vigore dal 18 ott 2016
1. Tutti i termini di cui alla presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni del calendario civile e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini di cui alla presente sezione possono essere prorogati previo mutuo consenso delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-80