Accordo›Titolo III
Art. 84
Occupazione e sviluppo sociale
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti concordano di potenziare la cooperazione in materia di occupazione e affari sociali, estendendola alla coesione sociale, al lavoro dignitoso, alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, in materia di dialogo sociale, di sviluppo delle risorse umane e di uguaglianza di genere, al fine di garantire a tutti un'occupazione piena e produttiva e condizioni di lavoro dignitose quali fattori essenziali per lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà.
2. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere e applicare efficacemente le norme in materia sociale e del lavoro internazionalmente riconosciute. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto dell'attuazione dei pertinenti accordi multilaterali in materia sociale e del lavoro.
3. Tra le forme di cooperazione figurano, fra le altre cose: programmi e progetti specifici definiti di comune accordo, il dialogo, il potenziamento delle capacità, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.
4. Le Parti convengono di coinvolgere nel processo di dialogo e di cooperazione le parti sociali e gli altri interessati.
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