AccordoTitolo III

Art. 87

Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese

In vigore dal 18 ott 2016
1. La cooperazione in questo ambito è intesa a facilitare la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, favorendone la competitività e la crescita, e a creare condizioni favorevoli ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i settori industriali dell'Iraq e dell'Unione. A. Aspetti generali 2. La cooperazione: a) promuove una strategia industriale globale in Iraq che tenga conto della realtà in cui versano attualmente le industrie pubbliche e private; b) sprona l'Iraq a ristrutturare e modernizzare il comparto industriale nel rispetto dell'ambiente e garantendo lo sviluppo e la crescita economica sostenibili; c) promuove lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata in campo industriale per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione; d) promuove un clima favorevole a stimolare la crescita e la diversificazione della produzione industriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile; e) consente lo scambio di informazioni al servizio della cooperazione comune nei comparti industriali f) promuove l'utilizzo di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità internazionali e dell'Unione al fine di agevolare l'integrazione dell'Iraq nell'economia mondiale; istituisce scambi regolari tra gli organismi di standardizzazione e di normalizzazione di entrambe le Parti; g) collabora al fine di creare un clima favorevole all'attività industriale; h) promuove e incoraggia lo sviluppo di servizi informativi di supporto quali elementi chiave del potenziale di crescita dell'attività imprenditoriale e dello sviluppo economico; i) sviluppa contatti tra gli operatori industriali delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.); j) incoraggia i progetti industriali comuni e la creazione di joint venture e di reti informative. B. Piccole e medie imprese 3. Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti atti a migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI). 4. Le Parti: a) si impegnano a sviluppare e potenziare il tessuto di piccole e medie imprese e a promuovere la cooperazione tra PMI; b) garantiscono l'assistenza necessaria alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese in materia di finanziamento, formazione professionale, tecnologia, marketing e innovazione, provvedendo a soddisfare altri requisiti necessari alla creazione di PMI, quali i vivai di imprese, e altri ambiti di sviluppo; c) sostengono le attività delle PMI attraverso adeguate organizzazioni di rete; d) agevolano la cooperazione imprenditoriale sostenendo le rilevanti attività di cooperazione dei settori privati di entrambe le Parti tramite collegamenti adeguati tra gli operatori del settore privato iracheni e dell'Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni.
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Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese (Art. 87 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo