Accordo›Titolo III
Art. 87
Cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese
In vigore dal 18 ott 2016
1. La cooperazione in questo ambito è intesa a facilitare la ristrutturazione e la modernizzazione del comparto industriale iracheno, favorendone la competitività e la crescita, e a creare condizioni favorevoli ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i settori industriali dell'Iraq e dell'Unione.
A. Aspetti generali
2. La cooperazione:
a) promuove una strategia industriale globale in Iraq che tenga conto della realtà in cui versano attualmente le industrie pubbliche e private;
b) sprona l'Iraq a ristrutturare e modernizzare il comparto industriale nel rispetto dell'ambiente e garantendo lo sviluppo e la crescita economica sostenibili;
c) promuove lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata in campo industriale per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione;
d) promuove un clima favorevole a stimolare la crescita e la diversificazione della produzione industriale in una prospettiva di sviluppo sostenibile;
e) consente lo scambio di informazioni al servizio della cooperazione comune nei comparti industriali
f) promuove l'utilizzo di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformità internazionali e dell'Unione al fine di agevolare l'integrazione dell'Iraq nell'economia mondiale; istituisce scambi regolari tra gli organismi di standardizzazione e di normalizzazione di entrambe le Parti;
g) collabora al fine di creare un clima favorevole all'attività industriale;
h) promuove e incoraggia lo sviluppo di servizi informativi di supporto quali elementi chiave del potenziale di crescita dell'attività imprenditoriale e dello sviluppo economico;
i) sviluppa contatti tra gli operatori industriali delle Parti (imprese, professionisti, organizzazioni settoriali e altre organizzazioni commerciali, organizzazioni dei lavoratori, ecc.);
j) incoraggia i progetti industriali comuni e la creazione di joint venture e di reti informative.
B. Piccole e medie imprese
3. Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le Parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti atti a migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI).
4. Le Parti:
a) si impegnano a sviluppare e potenziare il tessuto di piccole e medie imprese e a promuovere la cooperazione tra PMI;
b) garantiscono l'assistenza necessaria alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese in materia di finanziamento, formazione professionale, tecnologia, marketing e innovazione, provvedendo a soddisfare altri requisiti necessari alla creazione di PMI, quali i vivai di imprese, e altri ambiti di sviluppo;
c) sostengono le attività delle PMI attraverso adeguate organizzazioni di rete;
d) agevolano la cooperazione imprenditoriale sostenendo le rilevanti attività di cooperazione dei settori privati di entrambe le Parti tramite collegamenti adeguati tra gli operatori del settore privato iracheni e dell'Unione al fine di migliorare il flusso di informazioni.
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