AccordoTitolo III

Art. 92

Trasporti

In vigore dal 18 ott 2016
1. Relativamente allo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile e efficiente, le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore dei trasporti al fine di: a) sviluppare ulteriormente i trasporti e le interconnessioni garantendo al tempo stesso la sostenibilità energetica e stimolando la crescita economica; b) elaborare un quadro istituzionale, legislativo e regolamentare in tutti i comparti del settore dei trasporti che assicuri l'efficiente funzionamento del mercato e promuova gli investimenti; c) sviluppare e promuovere partenariati tra imprese dell'Unione e imprese irachene in materia di esplorazione, potenziamento della capacità, sviluppo infrastrutturale, sicurezza dei trasporti e servizi nel settore dei trasporti; d) intessere un dialogo regolare e effettivo in materia di trasporti tra le Parti e in ambito regionale, anche attraverso la cooperazione euromediterranea nel settore dei trasporti e altre pertinenti iniziative regionali. 2. A tal fine, le Parti concordano di promuovere contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di: a) sostenere l'elaborazione di un'adeguata politica dei trasporti, finalizzata a sviluppare le diverse modalità, e del relativo quadro regolamentare e favorire il ripristino e lo sviluppo delle infrastrutture del settore in Iraq, sottolineando l'importanza della sostenibilità; garantire l'intermodalità e l'integrazione tra tutte le modalità di trasporto; esaminare la possibilità di avvicinare ulteriormente il quadro legislativo e regolamentare alle norme internazionali e dell'Unione, in particolare in materia di sicurezza; b) cooperare per migliorare e/o ripristinare la capacità amministrativa e giuridica al fine di elaborare piani specifici nei settori prioritari e definire condizioni giuridiche quadro stabili e trasparenti atte a stimolare l'attività economica e gli investimenti internazionali nel settore dei trasporti in Iraq, ispirati alle pratiche e alle politiche dell'Unione; istituire le necessarie autorità di regolamentazione indipendenti; c) favorire la cooperazione tecnica finalizzata all'esplorazione e allo sviluppo di tutti i comparti del settore dei trasporti in Iraq, allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture dei trasporti, comprese le interconnessioni con le reti di trasporto verso la regione del Mashrek, all'adozione di altre rilevanti iniziative regionali e al mercato dell'Unione; d) rendere più affidabile i flussi di trasporto verso e attraverso l'Iraq; e) facilitare lo scambio di conoscenze, il trasferimento di tecnologia, la diffusione di buone pratiche e la formazione professionale quali elementi essenziali della cooperazione cui dare priorità; f) promuovere la partecipazione dell'Iraq al processo di interconnessione con i sistemi di trasporto regionali; g) attuare una politica nazionale in materia di aviazione che contempli anche lo sviluppo degli aeroporti, la gestione del traffico aereo e l'ulteriore potenziamento della capacità amministrativa (ivi compresa l'istituzione di un'autorità dell'aviazione civile autonoma che funga da reale ente regolatore); negoziare un accordo "orizzontale" sul trasporto aereo che ridia certezza giuridica agli accordi bilaterali sui servizi aerei; esplorare la possibilità di negoziare un accordo globale UE-Iraq in materia di aviazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-92

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