Accordo›Titolo III
Art. 93
Ambiente
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti concordano sulla necessità di intensificare e potenziare gli sforzi mirati alla tutela ambientale, per quanto riguarda ad esempio il cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la salvaguardia della biodiversità quali fattori di base dello sviluppo delle generazioni presenti e future.
2. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito debba promuovere la tutela dell'ambiente e perseguire lo sviluppo sostenibile. Tutte le attività intraprese dalle Parti nel quadro del presente accordo tengono conto delle conclusioni comuni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. La cooperazione in questo campo è intesa, tra le altre cose:
a) a scambiare informazioni e competenze in materia ambientale (questioni urbane, tutela del patrimonio naturale, gestione delle acque e dei rifiuti, gestione delle catastrofi, ecc.);
b) ad incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale in materia di tutela dell'ambiente, stimolando peraltro gli investimenti a favore di progetti e programmi per l'ambiente;
c) a promuovere la sensibilizzazione ambientale e stimolare il coinvolgimento delle comunità locali per la tutela ambientale e gli sforzi intesi allo sviluppo sostenibile;
d) a sostenere il potenziamento della capacità in materia ambientale, ad esempio per quanto riguarda il processo di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adeguamento;
e) a cooperare al fine di negoziare e attuare accordi ambientali multilaterali;
f) ad incoraggiare lo scambio di assistenza tecnica finalizzata alla programmazione ambientale e all'inserimento delle tematiche ambientali in altri settori di intervento;
g) a sostenere la ricerca e l'analisi ambientali.
Storico versioni
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