Accordo›Titolo III
Art. 94
Telecomunicazioni
In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti cooperano al fine di:
a) promuovere e intensificare lo scambio di informazioni sulle normative applicabili e su eventuali riforme legislative future nel settore delle telecomunicazioni onde garantire una maggiore comprensione dei rispettivi quadri regolamentari in materia;
b) scambiarsi informazioni sugli sviluppi in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazione e relative norme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-94