Accordo›Titolo III
Art. 96
Cooperazione doganale e tributaria
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti istituiscono una cooperazione doganale, soprattutto in materia di formazione, semplificazione delle formalità doganali, documentazione, procedure, prevenzione, indagine e repressione delle violazioni delle normative doganali, finalizzata a garantire la conformità con tutte le disposizioni di cui è prevista l'adozione in relazione agli scambi e l'avvicinamento del sistema doganale iracheno a quello dell'Unione.
2. Ferme restando le rispettive competenze e al fine di potenziare e sviluppare le attività economiche pur tenendo presente la necessità di elaborare un quadro regolamentare adeguato, le Parti riconoscono e si impegnano ad applicare i principi del buon Governo in ambito tributario, segnatamente la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale. A tal fine, nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia tributaria e a elaborare misure volte a un'effettiva attuazione dei suddetti principi.
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