Accordo›Titolo III
Art. 95
Scienza e tecnologia
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti promuovono, nel reciproco vantaggio, la cooperazione nel campo della ricerca scientifica civile e dello sviluppo tecnologico (RST), tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi di ricerca e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:
a) lo scambio di collaborazioni scientifiche e tecniche; programmi;
b) l'organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche;
c) attività comuni di RST;
d) attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti di entrambe le Parti impegnati in attività RST.
3. La suddetta cooperazione si svolge nell'ambito di intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale.
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