Accordo›Titolo III
Art. 90
Cooperazione in materia di sviluppo agricolo, forestale e rurale
In vigore dal 18 ott 2016
L'obiettivo è promuovere la cooperazione nei settori agricolo, forestale e rurale per favorire la diversificazione, sane pratiche ambientali, uno sviluppo economico e sociale sostenibile e garantire la sicurezza alimentare. A tale scopo, le Parti prendono in considerazione:
a) il potenziamento della capacità e delle attività di formazione nell'ambito delle pubbliche istituzioni;
b) misure intese a migliorare la qualità dei prodotti agricoli, a sviluppare la capacità delle associazioni di produttori e a sostenere le attività di promozione degli scambi;
c) misure ambientali, zoosanitarie e fitosanitarie e altri aspetti ivi connessi, tenendo conto della rispettiva legislazione vigente e nel rispetto delle norme OMC e delle disposizioni di altri accordi ambientali multilaterali;
d) misure intese allo sviluppo economico e sociale sostenibile delle aree rurali, tra cui sane pratiche ambientali, la silvicoltura, la ricerca, il trasferimento di conoscenze, l'accesso alle terre, l'irrigazione e la gestione delle acque, lo sviluppo rurale sostenibile e la sicurezza alimentare;
e) misure miranti a preservare il sapere agricolo tradizionale che definisce la specifica identità delle popolazioni rurali, compresa la cooperazione sulle indicazioni geografiche, lo scambio di esperienze a livello locale e lo sviluppo di reti di cooperazione;
f) la modernizzazione del settore agricolo estesa alle pratiche agricole e alla diversificazione della produzione agricola.
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