AccordoTitolo III

Art. 88

Cooperazione in materia di investimenti

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti cooperano al fine di creare un clima favorevole agli investimenti, sia nazionali che esteri, e di tutelare adeguatamente gli investimenti, i trasferimenti di capitali e lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento. 2. Le Parti convengono di sostenere la promozione e la tutela degli investimenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di reciprocità. 3. Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari e sulle prassi amministrative in materia di investimenti. 4. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tra le rispettive istituzioni finanziarie al fine di facilitare le opportunità di investimento. 5. Per favorire gli scambi e gli investimenti, l'Unione si dichiara pronta ad assistere, su richiesta, l'Iraq nello sforzo di avvicinare il quadro normativo e regolamentare a quello dell'Unione negli ambiti di pertinenza del presente accordo.
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