Art. 88 · Cooperazione in materia di investimenti
AccordoTitolo III

Art. 88

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Cooperazione in materia di investimenti

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti cooperano al fine di creare un clima favorevole agli investimenti, sia nazionali che esteri, e di tutelare adeguatamente gli investimenti, i trasferimenti di capitali e lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento. 2. Le Parti convengono di sostenere la promozione e la tutela degli investimenti nel rispetto dei principi di non discriminazione e di reciprocità. 3. Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle disposizioni legislative e regolamentari e sulle prassi amministrative in materia di investimenti. 4. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tra le rispettive istituzioni finanziarie al fine di facilitare le opportunità di investimento. 5. Per favorire gli scambi e gli investimenti, l'Unione si dichiara pronta ad assistere, su richiesta, l'Iraq nello sforzo di avvicinare il quadro normativo e regolamentare a quello dell'Unione negli ambiti di pertinenza del presente accordo.
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