AccordoTitolo III

Art. 97

Cooperazione nel settore statistico

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione in ambito statistico. Esse si orientano in tal senso a istituire e potenziare il sistema statistico nazionale, a svilupparne la capacità, garantendo anche l'elaborazione di metodologie statistiche e la produzione e diffusione di dati statistici sugli scambi di beni e servizi e, più in generale, in qualsiasi altro ambito di sostegno alle priorità sociali e economiche nazionali definite dal presente accordo che si prestano al trattamento statistico.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-97

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Cooperazione nel settore statistico (Art. 97 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo