Art. 97 · Cooperazione nel settore statistico
AccordoTitolo III

Art. 97

94 / 182

Cooperazione nel settore statistico

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione in ambito statistico. Esse si orientano in tal senso a istituire e potenziare il sistema statistico nazionale, a svilupparne la capacità, garantendo anche l'elaborazione di metodologie statistiche e la produzione e diffusione di dati statistici sugli scambi di beni e servizi e, più in generale, in qualsiasi altro ambito di sostegno alle priorità sociali e economiche nazionali definite dal presente accordo che si prestano al trattamento statistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-97