Accordo›Titolo III
Art. 100
Turismo
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni ad esso connesse.
2. Le Parti convengono pertanto di sviluppare la cooperazione turistica e in particolare di scambiarsi informazioni, esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda l'organizzazione del quadro istituzionale per il settore turistico e il clima generale in cui operano le imprese del settore.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-100