AccordoTitolo III

Art. 100

Turismo

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni ad esso connesse. 2. Le Parti convengono pertanto di sviluppare la cooperazione turistica e in particolare di scambiarsi informazioni, esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda l'organizzazione del quadro istituzionale per il settore turistico e il clima generale in cui operano le imprese del settore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-100

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo