AccordoTitolo IV

Art. 103

Cooperazione giudiziaria

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare per quanto concerne la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori. 2. Le Parti convengono di facilitare e incoraggiare il ricorso a mezzi alternativi per la composizione delle controversie civili e commerciali ove lo consentano gli strumenti internazionali applicabili. 3. Per quanto riguarda l'ambito penale, le Parti si adoperano per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione. Detta cooperazione comprende l'eventuale adesione ai pertinenti strumenti internazionali delle Nazioni Unite, compreso lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale di cui all' del presente accordo, e la relativa applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-103

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Cooperazione giudiziaria (Art. 103 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo