Accordo›Titolo IV
Art. 106
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, e contro la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite, mediante il totale adempimento dei reciproci obblighi internazionali incombenti loro in tale settore, tra cui una cooperazione efficace per il recupero dei beni o dei fondi derivanti da atti di corruzione.
Le Parti promuovono l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e relativi protocolli aggiuntivi, e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
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