AccordoTitolo IV

Art. 110

Cooperazione regionale

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a facilitare e sostenere la stabilità e l'integrazione regionale dell'Iraq. A tal fine, esse concordano di promuovere attività intese a intensificare le relazioni con l'Iraq, con i paesi confinanti e con altri partner regionali. 2. Le Parti convengono che la cooperazione può comprendere iniziative nell'ambito di accordi di cooperazione con altri paesi della regione, purchè compatibili con il presente accordo e con gli interessi delle Parti. 3. Fatti salvi eventuali altri ambiti, le Parti convengono di prestare particolare attenzione: a) alla promozione del commercio interregionale; b) al sostegno alle istituzioni regionali e a progetti e iniziative comuni varati da organizzazioni regionali competenti.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-110

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Cooperazione regionale (Art. 110 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo