Accordo›Titolo IV
Art. 110
Cooperazione regionale
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti concordano che la cooperazione deve contribuire a facilitare e sostenere la stabilità e l'integrazione regionale dell'Iraq. A tal fine, esse concordano di promuovere attività intese a intensificare le relazioni con l'Iraq, con i paesi confinanti e con altri partner regionali.
2. Le Parti convengono che la cooperazione può comprendere iniziative nell'ambito di accordi di cooperazione con altri paesi della regione, purchè compatibili con il presente accordo e con gli interessi delle Parti.
3. Fatti salvi eventuali altri ambiti, le Parti convengono di prestare particolare attenzione:
a) alla promozione del commercio interregionale;
b) al sostegno alle istituzioni regionali e a progetti e iniziative comuni varati da organizzazioni regionali competenti.
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