Accordo›Titolo IV
Art. 107
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono sulla necessità di agire e cooperare al fine di impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite, quali il traffico di droga e la corruzione, e per finanziare il terrorismo.
2. Le Parti convengono di cooperare nel settore dell'assistenza tecnica e amministrativa mirata ad elaborare e attuare le normative e all'efficiente funzionamento dei dispositivi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.
3. La cooperazione consente lo scambio delle pertinenti informazioni nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (in appresso "GAFI"), dall'Unione e dai pertinenti organismi internazionali attivi nel settore.
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