AccordoTitolo IV

Art. 105

Cooperazione in materia di migrazione e asilo

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti ribadiscono l'importanza ascritta alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di consolidare la cooperazione in tal senso, le Parti istituiscono un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione illegale, il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale delle zone di origine dei migranti. 2. La cooperazione si basa sulla valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le Parti, e trova attuazione conformemente alla pertinente legislazione nazionale e dell'Unione. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti: a) le cause di fondo dell'emigrazione; b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali pertinenti, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento", riconoscendo al contempo che l'Iraq non è ancora uno Stato contraente della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati e del protocollo del 1967, ma sta valutando la possibilità di aderirvi in futuro; c) le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia; d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici; e) il rimpatrio, nel rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario, e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3; f) in materia di visti, le questioni individuate di interesse reciproco, nel quadro dell'acquis di Schengen attualmente in vigore; g) l'ambito dei controlli e della gestione delle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, tenendo presente il loro eventuale duplice uso. 3. Nel quadro della cooperazione intesa a prevenire e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri migranti in posizione irregolare. A tal fine: a) l'Iraq riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità; b) ciascuno Stato membro dell'Unione riammette tutti i suoi cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio dell'Iraq, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità. 4. Gli Stati membri dell'Unione e l'Iraq forniscono ai rispettivi cittadini documenti adeguati che ne comprovino l'identità allo scopo di consentire il viaggio a tal fine. Se la persona da riammettere non è in possesso di alcun documento d'identità o non dispone di altre prove a tal fine, su richiesta dell'Iraq o dello Stato membro interessato, l'autorità diplomatica o consolare competente dello Stato membro interessato o dell'Iraq dispone quanto necessario per interrogare senza indugio la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza. 5. In questo contesto, le Parti decidono di concludere, su richiesta di una di loro come previsto all' e senza indugio, un accordo inteso a prevenire e controllare la migrazione illegale e a disciplinare le procedure e gli obblighi specifici in materia di riammissione. Se le Parti lo ritengono necessario, il suddetto accordo copre anche la riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi. 6. La cooperazione in questo ambito si svolge nel pieno rispetto dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità delle Parti derivanti dal diritto internazionale e dal diritto internazionale umanitario.
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Cooperazione in materia di migrazione e asilo (Art. 105 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo