Accordo›Titolo V
Art. 122
Definizione delle Parti
In vigore dal 18 ott 2016
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e l'Iraq, dall'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-122