AccordoTitolo V

Art. 120

Altri accordi

In vigore dal 18 ott 2016
1. Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo o qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso non pregiudica in alcun modo la facoltà degli Stati membri di avviare con l'Iraq attività di cooperazione bilaterali o di concludere, all'occorrenza, con l'Iraq nuovi accordi di cooperazione. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni assunti rispettivamente dalle Parti nei confronti di terzi.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-120

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