Accordo›Titolo V
Art. 123
Testi facenti fede
In vigore dal 18 ott 2016
Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di contrasto, si fa riferimento alla lingua nella quale è stato negoziato il presente accordo, vale a dire l'inglese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-123