Accordo›Titolo V
Art. 121
Mancata esecuzione dell'accordo
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
2. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa fornisce entro 30 giorni al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie ad un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, se richiesto dall'altra Parte, sono oggetto di consultazioni in seno al consiglio di cooperazione.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
a) denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
b) inosservanza, ad opera dell'altra Parte, degli elementi essenziali dell'accordo di cui agli .
L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per entrambe.
4. In deroga al paragrafo 2, se una delle Parti ritiene che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo di cui al titolo II del presente accordo, essa può avere esclusivo ricorso e attenersi alle procedure di composizione delle controversie di cui al titolo II, sezione VI, del presente accordo.
Storico versioni
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