Accordo›Titolo V
Art. 119
Clausola evolutiva
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti possono modificare, rivedere e ampliare, di concerto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna Parte può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Il consiglio di cooperazione è competente a decidere eventuali estensioni del campo della cooperazione del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-119