AccordoTitolo V

Art. 118

Non discriminazione

In vigore dal 18 ott 2016
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dall'Iraq nei confronti dell'Unione non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società; b) il regime applicato dall'Unione nei confronti dell'Iraq non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini iracheni o tra le imprese o le società irachene.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-118

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