Accordo›Titolo V
Art. 118
115 / 182Non discriminazione
In vigore dal 18 ott 2016
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dall'Iraq nei confronti dell'Unione non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro imprese o società;
b) il regime applicato dall'Unione nei confronti dell'Iraq non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini iracheni o tra le imprese o le società irachene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-118