Accordo›Titolo IV
Art. 104
Protezione dei dati personali
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle massime norme internazionali, quali quelle contenute negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale ONU del 14 dicembre 1990).
2. Nella cooperazione per la protezione dei dati personali può rientrare, fra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e di conoscenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-104