Accordo›Capo III
Art. 74
Regolamento di procedura
In vigore dal 18 ott 2016
1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione.
2. Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.
3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.
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