Art. 74 · Regolamento di procedura
AccordoCapo III

Art. 74

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Regolamento di procedura

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le procedure per la composizione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinate dal regolamento di procedura e dal codice di condotta adottati dal comitato di cooperazione. 2. Le Parti possono decidere di modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta. 3. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, conformemente al regolamento di procedura.
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