AccordoCapo III

Art. 67

Lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 18 ott 2016
1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato di cooperazione entro 120 giorni dalla costituzione. Se ritiene che il termine non possa essere rispettato, il presidente del collegio arbitrale ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato di cooperazione, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o stagionali, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 75 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
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Lodo del collegio arbitrale (Art. 67 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo