AccordoCapo III

Art. 65

Costituzione del collegio arbitrale

In vigore dal 18 ott 2016
1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla data di inoltro della richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di cooperazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Se le Parti non raggiungono un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna Parte può chiedere al presidente del comitato di cooperazione, o a un suo delegato, di sorteggiare i tre membri del collegio arbitrale tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell' scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Se le Parti raggiungono un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti dal pertinente elenco di arbitri secondo la medesima procedura. 4. Il presidente del comitato di cooperazione o un suo delegato sceglie gli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle Parti. 5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri. 6. Se, al momento di inoltro della richiesta conformemente al paragrafo 3, uno degli elenchi di cui all' non è stato ancora stilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
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