AccordoCapo III

Art. 66

Relazione intermedia del collegio arbitrale

In vigore dal 18 ott 2016
Entro 90 giorni dalla costituzione, il collegio arbitrale sottopone alle Parti una relazione intermedia che accerta i fatti, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in essa contenute. Ciascuna Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione intermedia entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una motivazione adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-66

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Relazione intermedia del collegio arbitrale (Art. 66 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo