Art. 68 · Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
AccordoCapo III

Art. 68

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Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 18 ott 2016
Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
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