Accordo›Capo II
Art. 51
30 / 182Trattative
In vigore dal 18 ott 2016
1. Una Parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto, oppure
b) quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.
2. Gli enti appaltanti:
a) assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara;
b) una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-10-03;186#art-a-51