Art. 34 · Obiettivo e ambito di applicazione
AccordoSez. IV

Art. 34

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Obiettivo e ambito di applicazione

In vigore dal 18 ott 2016
1. Le Parti si adoperano a liberalizzare i pagamenti correnti e i movimenti di capitali tra di loro, conformemente agli impegni assunti nel quadro delle istituzioni finanziarie internazionali. 2. La presente sezione si applica a tutti i pagamenti correnti e a tutti i movimenti di capitali tra le Parti.
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