Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 ott 2018
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)    «attività criminosa» : qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un’attività criminosa: a) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI; b) terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); c) tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (11); d) sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12); e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (13); f) traffico illecito di armi; g) traffico illecito di beni rubati e altri beni; h) corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (14) e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (15); i) frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (16); j) falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17); k) contraffazione e pirateria di prodotti; l) reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); m) omicidio, lesioni fisiche gravi; n) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi; o) rapina o furto; p) contrabbando; q) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale; r) estorsione; s) contraffazione; t) pirateria; u) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); v) criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 2)   «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi; 3)   «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
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