Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2018
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1)
«attività criminosa»
: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un’attività criminosa:
a)
partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;
b)
terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
c)
tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (11);
d)
sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
e)
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (13);
f)
traffico illecito di armi;
g)
traffico illecito di beni rubati e altri beni;
h)
corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (14) e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (15);
i)
frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (16);
j)
falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
k)
contraffazione e pirateria di prodotti;
l)
reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);
m)
omicidio, lesioni fisiche gravi;
n)
rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
o)
rapina o furto;
p)
contrabbando;
q)
reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;
r)
estorsione;
s)
contraffazione;
t)
pirateria;
u)
abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
v)
criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);
2) «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
3) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Storico versioni
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