Accordo

Art. 128

Nuovi servizi finanziari

In vigore dal 24 ott 2015
Nuovi servizi finanziari Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli di cui autorizza la prestazione ad opera dei propri prestatori di servizi finanziari in circostanze simili, a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per i motivi di cui all' del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-128

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Nuovi servizi finanziari (Art. 128 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo