Art. 128 · Nuovi servizi finanziari
Accordo

Art. 128

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Nuovi servizi finanziari

In vigore dal 24 ott 2015
Nuovi servizi finanziari Ciascuna delle Parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli di cui autorizza la prestazione ad opera dei propri prestatori di servizi finanziari in circostanze simili, a norma della legislazione interna. Le Parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Se è prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per i motivi di cui all' del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-128