Art. 122 · Riservatezza delle informazioni
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Art. 122

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Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
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