Accordo›Capo 5
Art. 76
Legislazione e procedure
In vigore dal 24 ott 2015
Legislazione e procedure
1. Le Parti convengono di dare alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:
a) tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;
b) evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;
c) applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;
d) perseguire una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione dei regimi e delle pratiche doganali;
e) applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;
f) perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilità per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
g) garantire l'applicazione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;
h) applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") [il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) del 2005, la convenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione sul SA del 1983], dall'OMC (ad esempio in materia di valutazione in dogana), dalle Nazioni Unite (la convenzione TIR del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982) e gli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints;
i) adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;
j) prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le Parti dispongono che una decisione anticipata possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che la decisione sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;
k) introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;
l) stabilire norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per la violazione della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati;
m) applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le Parti:
a) intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie;
b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
c) instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre agenzie riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso devono essere facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e le relative spese devono essere ragionevoli e proporzionate ai costi della procedura di ricorso.
Quando una decisione contestata è oggetto di un ricorso, le Parti provvedono altresì affinché le merci siano normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie e, se necessario, subordinatamente alla costituzione di una garanzia, ad esempio sotto forma di cauzione o di deposito;
d) assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD e del Blueprint on Customs ethics (blueprint in materia di etica doganale) della Commissione europea.
3. Le Parti decidono di eliminare:
a) l'obbligo di avvalersi degli spedizionieri doganali;
b) l'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.
4. Disposizioni in materia di transito
a) Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste dalle disposizioni dell'OMC (articolo V del GATT 1994 e disposizioni correlate, compresi i chiarimenti o i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi). Queste disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una Parte (transito interno).
b) Le Parti perseguono progressivamente l'interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione dell'Ucraina al regime comune di transito di cui alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.
c) Le Parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito e promuovere la cooperazione transfrontaliera. Sul tema del transito le Parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.
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