AccordoCapo 5

Art. 79

Valutazione in dogana

In vigore dal 24 ott 2015
Valutazione in dogana 1. La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le Parti è disciplinato dall'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC, comprese le successive modificazioni. Le sue disposizioni sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi. 2. Le Parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-79

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Valutazione in dogana (Art. 79 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo