AccordoCapo 5

Art. 77

Rapporti con la comunità imprenditoriale

In vigore dal 24 ott 2015
Rapporti con la comunità imprenditoriale Le Parti convengono: a) di garantire la trasparenza e la pubblicità, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, della loro legislazione, delle loro procedure e delle relative motivazioni. È auspicabile che sia istituito un meccanismo di consultazione e che sia previsto un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate; b) sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine ciascuna delle Parti istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra le amministrazioni e la comunità imprenditoriale; c) di rendere note al pubblico le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle agenzie e le procedure di entrata, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni; d) di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili a tutti, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD; e) di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, si mantengano conformi alle migliori pratiche e abbiano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
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Rapporti con la comunità imprenditoriale (Art. 77 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo