Accordo›Capo 4
Art. 68
Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni
In vigore dal 24 ott 2015
Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni
1. Ciascuna Parte notifica all'altra Parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:
a) tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all' del presente accordo;
b) la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato VI-A o di organismi nocivi regolamentati compresi nell'elenco dell'allegato VI-B del presente accordo;
c) le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati VI-A e VI-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e
d) tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle Parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la salute pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.
2. a) Le notifiche vengono effettuate per iscritto ai punti di contatto di cui all', paragrafo 3, del presente accordo;
b) per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail.
3. Se una delle Parti nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante, su sua richiesta si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, compatibile con la tutela della salute pubblica, degli animali o delle piante.
4. Su richiesta di una Parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna delle Parti si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.
5 Su richiesta di una Parte le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La Parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle Parti. Ai fini di tale approvazione si applica l', paragrafo 3, del presente accordo.
6. L'applicazione reciproca di un sistema di allarme rapido e di un meccanismo di allerta precoce per l'emergenza veterinaria o fitosanitaria avrà inizio una volta che l'Ucraina avrà attuato la legislazione necessaria in questa materia e creato le condizioni per il corretto funzionamento in loco di tali meccanismi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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