prodotti vegetali

Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i vegetali definiti alla lettera f)

Fonte: dlgs-1995-03-17-194art. 2

i prodotti vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (CE) n. 1107/2009

Fonte: reg-2018-05-30-848art. 3

prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la macinazione, l'essiccamento o la spremitura, semprechè non si tratti di vegetali

Fonte: dpr-2001-04-23-290art. 2

prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 41, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri: a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia

Fonte: reg-2016-10-26-2031art. 2

i prodotti vegetali come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/2031

Fonte: reg-2017-03-15-625art. 3

i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice purchè non si tratti di vegetali, richiamati nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo

Fonte: l-2015-09-29-169art. a-62
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