Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i vegetali definiti alla lettera f)
Fonte: dlgs-1995-03-17-194 — art. 2 →i prodotti vegetali quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (CE) n. 1107/2009
Fonte: reg-2018-05-30-848 — art. 3 →prodotti di origine vegetale, non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice, quale la macinazione, l'essiccamento o la spremitura, semprechè non si tratti di vegetali
Fonte: dpr-2001-04-23-290 — art. 2 →prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 28, 30 e 41, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri: a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia
Fonte: reg-2016-10-26-2031 — art. 2 →i prodotti vegetali come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/2031
Fonte: reg-2017-03-15-625 — art. 3 →i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice purchè non si tratti di vegetali, richiamati nell'allegato IV-A, parte 3, del presente accordo
Fonte: l-2015-09-29-169 — art. a-62 →