Art. 1
Definizione
In vigore dal 27 giu 2006
Definizione
Nella presente decisione «vegetali» significa vegetali o parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:464:oj#art-1