Art. 3
Importazione di vegetali
In vigore dal 27 giu 2006
Importazione di vegetali
I vegetali possono essere introdotti nella Comunità unicamente nel caso in cui:
a)
sono conformi alle misure fissate al punto 1 dell’allegato I e
b)
al loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione per determinare la presenza dell’organismo, conformemente all’articolo 13a 1) della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarati indenni.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:464:oj#art-3