Art. 3

Importazione di vegetali

In vigore dal 27 giu 2006
Importazione di vegetali I vegetali possono essere introdotti nella Comunità unicamente nel caso in cui: a) sono conformi alle misure fissate al punto 1 dell’allegato I e b) al loro ingresso nella Comunità sono sottoposti ad ispezione per determinare la presenza dell’organismo, conformemente all’articolo 13a 1) della direttiva 2000/29/CE, e ne siano dichiarati indenni.
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Importazione di vegetali (Art. 3 Decisione (UE) 2006/464) — Testo vigente | Portale Normativo