Art. 4
Spostamenti di vegetali all’interno della Comunità
In vigore dal 27 giu 2006
Spostamenti di vegetali all’interno della Comunità
Fermi restando gli obblighi dell’, paragrafo 3, lettera a) e dell’allegato II, parte II, i vegetali originari della Comunità o importati nella Comunità in conformità dell’ della presente decisione possono essere spostati dal loro luogo di produzione nella Comunità, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni fissate al punto 2 dell’allegato I.
Storico versioni
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