Art. 6
Fissazione delle zone delimitate
In vigore dal 27 giu 2006
Fissazione delle zone delimitate
Quando i risultati dei controlli di cui all’, paragrafo 1, o della notifica di cui all’, paragrafo 2 confermano la presenza dell’organismo in una zona, o se ci sono indizi di contaminazione per altri mezzi, gli Stati membri fissano zone delimitate e adottano le misure ufficiali fissate ai punti I e II dell’allegato II.
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