Art. 7
Conformità
In vigore dal 27 giu 2006
Conformità
Gli Stati membri modificano se necessario, le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo in modo da renderle conformi alla presente decisione e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:464:oj#art-7