Art. 7

Conformità

In vigore dal 27 giu 2006
Conformità Gli Stati membri modificano se necessario, le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo in modo da renderle conformi alla presente decisione e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.
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Conformità (Art. 7 Decisione (UE) 2006/464) — Testo vigente | Portale Normativo