Art. 7 · Conformità

Art. 7

Conformità

In vigore dal 27 giu 2006
Conformità Gli Stati membri modificano se necessario, le misure adottate per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo in modo da renderle conformi alla presente decisione e comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:464:oj#art-7